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GLOSSARIO |
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AFFIDO
FAMILIARE |
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L’affidamento
familiare è uno strumento che consente
di intervenire a tutela dell’interesse
del minore nei casi in cui il suo ambiente
familiare, per cause temporali, non si dimostri
idoneo a garantire le cure fisiche, educative
ed affettive. Esso consiste nell’inserire
temporaneamente un minore in un nucleo familiare
diverso da quello originario, garantendo
al minore la continuità dei rapporti
con la sua famiglia. Prevede inoltre gli
interventi di sostegno necessari alla famiglia
d’origine per superare i problemi e
le difficoltà momentanee. Il nucleo
affidatario, che accoglie il minore all’interno
della propria casa, può essere costituito
da coppie con o senza figli, sposati o conviventi
o anche da persone singole, senza vincoli
di età rispetto al bambino affidato.
Agli affidatari è richiesta la disponibilità a
collaborare con i servizi e con la stessa
famiglia del minore. |
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| ALBO
(DEGLI ENTI AUTORIZZATI) |
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E'
stilato dalla Commissione per le adozioni
internazionali in seguito alle richieste
presentate dalle associazioni, dagli enti
e dagli organismi che vogliano operare nel
campo dell' adozione internazionale. L'albo è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi
degli enti con l'autorizzazione ad operare
in certe regioni d'Italia ed in alcuni paesi
esteri. L'albo è soggetto a revisione,
modifica e integrazione periodica da parte
della Commissione per le adozioni internazionali
qualora siano sopraggiunte nuove richieste
di iscrizione o fatti nuovi inerentemente
gli enti già inseriti. |
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| AJA
(CONVENZIONE DE) |
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Convenzione
sulla protezione dei minori e sulla cooperazione
internazionale in materia di adozione internazionale.
E’ stata siglata il 29 maggio 1993
dai delegati di 37 stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza
de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un convenzione che
detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti
tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei
vari paesi. |
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| ABBANDONO
(STATO DI) |
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| E’ la
situazione in cui si trovano i bambini privi
di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.
C'è da sottolineare che una situazione
di ristrettezza economica non può giustificare
il definitivo allontanamento del bambino
dalla propria famiglia, ove le cure affettive
ed il comportamento stesso dei genitori non
siano tali da recare serio ed irreversibile
pregiudizio al processo di formazione della
sua personalità ed alla sua crescita.
Lo stato di abbandono è dichiarato
anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni
del distretto nel quale si trovano i minori
in questione. Nell'adozione internazionale,
lo stato di abbandono va dichiarato dalle
autorità preposte nel paese di residenza
del minore e accertato dall'ente autorizzato
che segue la specifica adozione. |
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| ACCORDI
BILATERALI |
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| L'art.
39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce
che "ogni Stato contraente ha facoltà di
stipulare accordi con uno o più stati
contraenti per una migliore applicazione
delle disposizioni della convenzione nei
reciproci rapporti". In Italia il compito
di attivare contatti per una migliore attuazione
della Convenzione de L'Aja è attribuito
alla Commissione per le adozioni internazionali.
La Commissione può promuovere quindi
accordi bilaterali con stati che hanno ratificato
la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare
le procedure. Gli accordi bilaterali sono
inoltre necessari con quelli Stati che non
hanno aderito alla Convenzione de L'Aja:
per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare
ai principi della Convenzione e tendere ad
una procedura omogenea nei principi e parallela
a quella in vigore tra i Paesi firmatari
della Convenzione. |
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| AUTORITA'
CENTRALE |
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| La
Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma
1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale
incaricata di svolgere i compiti che le sono
imposte dalla Convenzione". Questo organismo
si occupa,nei vari stati aderenti alla Convenzione,
di effettuare un controllo sulle adozioni
internazionali al fine di garantire che le
stesse avvengano nel rispetto dei principi
della Convenzione e sia realizzato appieno
il principio della protezione del minore.
L'autorità centrale del paese che
accoglierà il bambino deve garantire
che i futuri genitori adottivi abbiano i
requisiti necessari e siano idonei all'adozione.
Ad essa spetta quindi il delicato compito
di vagliare e concedere la possibilità ad
una coppia aspirante di potere accedere all'adozione.
Questo accordo tra autorità centrali è possibile
quando entrambi gli Stati contraenti sono
firmatari e hanno ratificato la Convenzione
de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga
in uno stato che non è firmatario
la legge prevede che si possano stipulare
degli accordi bilaterali che vengono promossi
e perfezionati dall'Autorità Centrale. |
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BAMBINO
ADOTTABILE |
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L'adozione,
secondo la normativa in vigore, ha carattere
di residualità e
sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere
adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono.
Devono inoltre
essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla
sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia
adottiva nel suo stesso paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove
presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze
dell'adozione
e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio.
Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili
del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi
di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del
livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed
informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri
devono
essere stati presi in seria considerazione.
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COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI |
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| E’ l'autorità centrale italiana
referente generale per le adozioni con gli stati
esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento
di adozione internazionale effettuando il controllo
sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando
l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato;
2) il controllo sugli enti autorizzati, rilasciando
l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con
controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione
internazionale attraverso iniziative di formazione,
informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione.
Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che
operano nel campo dell'adozione internazionale e
stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari
e non della Convenzione
de L'Aja. |
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| CONGEDI
PARENTALI |
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| La
coppia che ha adottato all'estero può godere
di alcuni benefici previsti dalla nuova legge.
Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata
del
minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per
tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le
spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%.
L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta
anche alle coppie adottive. |
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DOCUMENTAZIONE
(ADOTTANTI) |
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| Si
tratta della documentazione che i richiedenti devono
produrre di fronte al tribunale per i minorenni
all'atto della dichiarazione di disponibilità.
Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio
che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi
i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato
di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante
che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli
non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f)
dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori
dei coniugi favorevoli all'adozione. |
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| DICHIARAZIONE
DI DISPONIBILITA' |
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| Non
si chiama più "domanda di adozione" il
primo passo che una coppia compie nell'iter dell'adozione.
Questa "dichiarazione" va presentata
al Tribunale per i minorenni competente. Il cambiamento, che può sembrare
meramente formale, sottende invece un ribaltamento nella sostanza: due persone
non "chiedono" più un bambino ma si dichiarano disposte ad "accogliere" un
bambino. |
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ENTE
AUTORIZZATO |
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| La
Convenzione de l'Aja dispone che in ogni stato,
accanto ad una AUTORITA'
CENTRALE pubblica, operino altri organismi
in grado di provvedere alle formalità indispensabili
perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni
che intendano operare nell'ambito dell'adozione
internazionale devono essere "debitamente
autorizzate" a farlo sia da parte dello stato
in cui hanno la propria sede, (previa verifica
dei requisiti richiesti dai singoli stati), sia
da parte dello stato estero in cui svolgeranno
la propria attività. L'art. 39-ter della
legge n.184/83 come modificato dalla recente legge
n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che
un ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere
pratiche di adozione internazionale. In primo luogo
l' istituzione deve essere diretta e composta da
persone con idonee qualità morali e con
adeguata formazione e competenza nel campo dell'
adozione internazionale. L' ente non deve perseguire FINI
DI LUCRO e deve avere la propria sede
legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata
struttura organizzativa nell'ambito di almeno una
regione o provincia autonoma sia di una corrispondente
struttura idonea ad operare nei paesi stranieri.
Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed
inseriti in un apposito ALBO. |
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| ETA'
(DIFFERENZA DI) |
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| La
differenza di età tra adottanti e adottato è uno
dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo
6. La modifiche apportate recentemente
a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre
quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell’interesse
del bambino. Inoltre, l’adozione è consentita, in deroga a tali
condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi
siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
e infine, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore
dagli stessi già adottato. |
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IDONEITA’ (DECRETO
DI) |
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| Viene
rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine
dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla
coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi
per emetterlo, stabilendo, se nel caso, ulteriori
approfondimenti. Il decreto di
idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che
l'ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del
decreto. |
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| INDAGINE
(DEI SERVIZI TERRITORIALI) |
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| La
legge prevede che i servizi devono vagliare la
capacità della coppia di rispondere alle
esigenze dell'adozione e nel termine di quattro
mesi devono presentare una relazione completa al
giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio
delicato in quanto gli operatori si accostano ad
una coppia e devono indagare su di essa per valutarla.
Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale,
quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare,
una capacità di "prendersi cura" di
un bambino che ha una storia personale anche se
dolorosa. |
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| IRRINUNCIABILITA'
(DEL RICORSO AGLI ENTI) |
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Con
la nuova legge non è più possibile
intraprendere pratiche di adozione internazionale
in Italia senza ricorrere ad un ente inserito
nell'albo
degli enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali.
L'intervento di questi enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.
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NON
SCOPO DI LUCRO |
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| E’ uno
dei requisiti fondamentali che gli enti che vogliano
essere autorizzati all'adozione internazionale
devono possedere. Per assenza di scopo di lucro
s’intende
che gli enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i
costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole rimunerazione
professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione.
Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in
relazione ai servizi resi. |
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RELAZIONE |
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| I
servizi sociali presenti nel territorio hanno 4
mesi per stendere e presentare una relazione sulla
coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi
devono verificare la capacità di quella
coppia di prendersi cura di un bambino di un paese
diverso. La relazione viene stesa al termine di
una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui
personali e di coppia con l'assistente sociale
e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli
accertamenti sanitari e si dovrà consentire
alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie
capacità nei confronti di un percorso di
adozione internazionale. |
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| RICORSO |
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| E’ possibile
per la coppia proporre ricorso avverso la decisione
di diniego della concessione del decreto di idoneità presso
la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello
competente, che riesaminerà la decisione
del Tribunale per i minorenni. |
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STATO
STRANIERO |
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| Lo
Stato straniero è il paese estero nel quale
il minore è dichiarato adottabile dalle
competenti autorità e che decide quali sono
le procedure da seguire per poter adottare i minori.
Infatti sono diversi i tempi di permanenza per
la coppia da Stato a stato ed i requisiti richiesti.
La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di
fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali
per meglio uniformare i procedimenti adottivi in
tutto il mondo. |
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| SCELTA |
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| Il
nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il
minore da adottare. La coppia infatti manifesta
una semplice "disponibilità" all'adozione
e sarà poi l'ente autorizzato insieme alle
autorità dello stato estero a favorire l'incontro
tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile. |
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| SERVIZI
SOCIASSISTENZIALI |
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La
nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali.
Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti
l'informazione delle coppie sull'adozione
internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli
aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme
ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione
sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.
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TRIBUNALE
PER I MINORENNI |
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In
Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e
sono composti da giudici togati e giudici onorari
esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione
internazionale
accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione
delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione
e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione
sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione,
e di eventuale approfondimento dei requisiti
degli aspiranti genitori adottivi. |
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