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A
AFFIDO FAMILIARE

L’affidamento familiare è uno strumento che consente di intervenire a tutela dell’interesse del minore nei casi in cui il suo ambiente familiare, per cause temporali, non si dimostri idoneo a garantire le cure fisiche, educative ed affettive. Esso consiste nell’inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario, garantendo al minore la continuità dei rapporti con la sua famiglia. Prevede inoltre gli interventi di sostegno necessari alla famiglia d’origine per superare i problemi e le difficoltà momentanee. Il nucleo affidatario, che accoglie il minore all’interno della propria casa, può essere costituito da coppie con o senza figli, sposati o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino affidato. Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi e con la stessa famiglia del minore.
 
ALBO (DEGLI ENTI AUTORIZZATI)

E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi che vogliano operare nel campo dell' adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli enti già inseriti.
 
AJA (CONVENZIONE DE)

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale. E’ stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari paesi.
 
ABBANDONO (STATO DI)

E’ la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. C'è da sottolineare che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione.
 
ACCORDI BILATERALI

L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quelli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.
 
AUTORITA' CENTRALE

La Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa,nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.
 
B
BAMBINO ADOTTABILE

L'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

   
C
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

E’ l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.
 
CONGEDI PARENTALI

La coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.
 
D
DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI)

Si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.
 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'

Non si chiama più "domanda di adozione" il primo passo che una coppia compie nell'iter dell'adozione. Questa "dichiarazione" va presentata al Tribunale per i minorenni competente. Il cambiamento, che può sembrare meramente formale, sottende invece un ribaltamento nella sostanza: due persone non "chiedono" più un bambino ma si dichiarano disposte ad "accogliere" un bambino.


E
ENTE AUTORIZZATO

La Convenzione de l'Aja dispone che in ogni stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello stato in cui hanno la propria sede, (previa verifica dei requisiti richiesti dai singoli stati), sia da parte dello stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l' istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell' adozione internazionale. L' ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.
 
ETA' (DIFFERENZA DI)

La differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. La modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell’interesse del bambino. Inoltre, l’adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.
 
I
IDONEITA’ (DECRETO DI)

Viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se nel caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.
 
INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI)

La legge prevede che i servizi devono vagliare la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa.
 
IRRINUNCIABILITA' (DEL RICORSO AGLI ENTI)

Con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un ente inserito nell'albo degli enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

 
N
NON SCOPO DI LUCRO

E’ uno dei requisiti fondamentali che gli enti che vogliano essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s’intende che gli enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole rimunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.
 
R
RELAZIONE

I servizi sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di quella coppia di prendersi cura di un bambino di un paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.
 
RICORSO

E’ possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione di diniego della concessione del decreto di idoneità presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

 

S
STATO STRANIERO

Lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.
 
SCELTA

Il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.
 
SERVIZI SOCIASSISTENZIALI

La nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.
 
T
TRIBUNALE PER I MINORENNI

In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.
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