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(Testo
tratto dal sito della Commissione
per le Adozioni Internazionali)
COSA VUOL DIRE "ENTE AUTORIZZATO"
Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione
internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie
per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera
e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha
reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di
adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva,
invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Essendo
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000 l'albo degli enti
autorizzati, dal 15° giorno dalla data di pubblicazione la nuova normativa è entrata
in vigore e conseguentemente chi vuole adottare un bambino all'estero deve conferire
l'incarico ad uno degli organismi indicati nell'albo (art.29 bis legge su adozione),
entro un anno dalla avvenuta modifica del predetto decreto.
I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31).
L'ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti
adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere
la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto
di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di
ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato
bambino. L'Autorità straniera fa la proposta all'ente che la comunica
agli aspiranti genitori adottivi, e se essi accettano di incontrare il bambino
e, avvenuto l'incontro, si instaura un rapporto positivo, comunica all'Autorità straniera
la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali dal canto loro hanno
consentito all'abbinamento, ed assiste questi ultimi in tutte le attività da
svolgere nel paese straniero: presenzia all'udienza di adozione, trasmette la
sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede
a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.
Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'ente vigila sulle
modalità di trasferimento del bambino in Italia,dove questo arriverà in
compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in
Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti
ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento
dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. L'ente autorizzato
resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni
post-adozione da mandare all'autorità straniera.
Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano
di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita
autorizzazione governativa. Per questo vengono chiamati enti autorizzati. Se
una associazione opera nel campo delle adozioni senza la predetta autorizzazione,
il socio operante commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni, e tantomeno possono operare come intermediari gli avvocati o altri professionisti,
i quali quindi, rispondono del pari penalmente. Anche coloro che si rivolgono
ad associazioni non autorizzate o a singolo intermediario, commettono un reato
(art. 72 bis legge sull'adozione), anche di minore gravità e, conseguentemente,
punito con pena più lieve.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali
previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire che:
siano diretti da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali;
dispongano di un'adeguata struttura organizzativa;
non abbiano fini di lucro;
non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia
nei paesi d'origine;
abbiano sede legale in Italia.
La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento
di attuazione della legge sull'adozione (D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007) e dalla
Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008. Gli enti autorizzati sono soggetti alla
vigilanza ed ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che
può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne
o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi.
L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza
dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza
della metodologia, la trasparenza dell'operato. In alcuni paesi stranieri è prevista
dalla normativa in essi vigente una apposita procedura per l'accreditamento.
L'ente deve dichiarare di conoscere bene il paese, la sua tradizione e la sua
cultura, di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare
personale serio e corretto. Il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato il primo
albo degli enti autorizzati. L'Albo viene periodicamente aggiornato. Tutti gli
aggiornamenti vengono riportati sul sito e pubblicati sulla G.U. Dopo l'entrata
in vigore del D.P.R. n. 108 che ha sostituito il D.P.R. n. 492 del 1/12/1999,
non si è proceduto alla pubblicazione aggiornata dell'albo essendo necessario
completare l'istruttoria riguardante la riorganizzazione delle sedi per Macro
area geografica. Il nuovo albo sarà pubblicato prima della pausa estiva.
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