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ADOZIONE
NAZIONALE
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Presentare
la domanda per l’Adozione Nazionale
significa dare la propria disponibilità ad
accogliere un bambino dichiarato
in stato di adottabilità e
presente sul territorio
italiano. Il Tribunale
per
i Minorenni
non esprime alcun
parere positivo o
negativo,
ma si limita a
valutare le
caratteristiche
della coppia disponibile
per un eventuale
abbinamento con
un minore. |
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Organi
istituzionali competenti |
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Il Tribunale
per i Minorenni è l’organo
Istituzionale preposto ad accogliere
le domande di Adozione Nazionale e/o
Internazionale, avviare, seguirne la
procedura e disporre i provvedimenti. |
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I Servizi
Socioassistenziali Territoriali, composti da psicologi
e assistenti sociali della ASL e dei
Comuni, svolgono su mandato del Tribunale,
funzioni di:
- Informazione-formazione, orientamento
e valutazione delle coppie aspiranti
l’Adozione
- Verifica e sostegno alle famiglie nella fase di affidamento preadottivo
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Chi
può fare la richiesta |
Possono
fare la richiesta di Adozione
Nazionale o Internazionale
coniugi sposati da almeno tre anni e coppie
di fatto conviventi in modo stabile da
almeno tre anni e coniugate al momento della
dichiarazione di disponibilità.
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A
chi rivolgersi |
Le
coppie interessate all’ Adozione Nazionale
possono rivolgersi
all’ufficio di cancelleria civile per
presentare la "dichiarazione
di disponibilità - PDF
(19KB)" all'adozione,
più comunemente chiamata "domanda
di Adozione". Gli aspiranti genitori adottivi
infatti non vantano
un “diritto” ad ottenere un bambino
ma possono solo esprimere la loro “disponibilità” ad
adottarne uno. Infatti l’istituto dell'adozione
ha per fine di soddisfare il diritto di ogni
bambino ad avere una famiglia, e di dare la
possibilità di
averne una ad un bambino che ne è privo.
E non viceversa...
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Documenti
da presentare |
I documenti da presentare
al Tribunale al momento della richiesta sono:
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Dichiarazione di disponibilità
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Scheda informativa
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In allegato:
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Dichiarazione,
da parte dei genitori viventi degli adottanti,
di assenso all'adozione richiesta dai
figli (certificato di morte o autocertificazione
del decesso, nel caso di genitori deceduti).
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Certificato
di sana e robusta costituzione psicofisica
(rilasciato dal medico di base
o dalla ASL).
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Analisi
mediche (H.I.V. , Epatiti, T.B.C. , T.P.H.A.)
da effettuarsi presso una struttura pubblica
o convenzionata. |
Gli
allegati devono essere presentati da entrambi
i coniugi in carta semplice, in
originale e in duplice copia nel caso si
presentino domande sia per la nazionale sia
per l’internazionale.
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I
documenti d'esempio
scaricabili da questa pagina sono a
titolo puramente indicativo.
Si consiglia di contattare la cancelleria
del Tribunale per verificare eventuali
aggiornamenti.
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Percorso
procedurale |
Dopo
la presentazione della domanda (dichiarazione
di disponibilità all’adozione)
presso il Tribunale, inizia l’iter
per la verifica dei necessari requisiti attraverso:
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Colloqui con gli operatori
dei Servizi Territoriali competenti,
che si concluderanno con una relazione
psico-sociale. |
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Accertamenti effettuati dal Commissariato
di zona. |
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Certificazione sanitaria rilasciata
dal Servizio di Medicina legale della
ASL di competenza. |
Tutta la documentazione sarà inoltrata al Tribunale, dove la coppia
sosterrà uno o più colloqui con un Giudice Onorario delegato.
La procedura prevede l’inserimento dei coniugi in un elenco di
coppie che il Tribunale convocherà quando, tenendo conto delle
specifiche caratteristiche e risorse, dovrà scegliere quella più adatta
a rispondere alle esigenze psicofisiche e affettive di un minore in stato
di abbandono.
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La disponibilità all’Adozione
Nazionale decade
dopo tre anni dalla
presentazione della domanda. |
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Tempi |
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Entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda (dichiarazione
di disponibilità all’Adozione),
il Tribunale trasmette ai Servizi Territoriali,
al Commissariato di zona e alla Medicina
Legale la richiesta di accertamenti sui
coniugi. |
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Entro quattro
mesi dalla richiesta di accertamenti
da parte del Tribunale, i Servizi Territoriali
dovranno inoltrare
la relazione finale, comprensiva della
documentazione sanitaria.
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Riferimenti
normativi |
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