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ADOZIONE NAZIONALE

 

Presentare la domanda per l’Adozione Nazionale significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino dichiarato in stato di adottabilità e presente sul territorio italiano. Il Tribunale per i Minorenni non esprime alcun parere positivo o negativo, ma si limita a valutare le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con un minore.


Organi istituzionali competenti

Il Tribunale per i Minorenni è l’organo Istituzionale preposto ad accogliere le domande di Adozione Nazionale e/o Internazionale, avviare, seguirne la procedura e disporre i provvedimenti.
I Servizi Socioassistenziali Territoriali, composti da psicologi e assistenti sociali della ASL e dei Comuni, svolgono su mandato del Tribunale, funzioni di:
- Informazione-formazione, orientamento e valutazione delle coppie aspiranti l’Adozione
- Verifica e sostegno alle famiglie nella fase di affidamento preadottivo

Chi può fare la richiesta

Possono fare la richiesta di Adozione Nazionale o Internazionale coniugi sposati da almeno tre anni e coppie di fatto conviventi in modo stabile da almeno tre anni e coniugate al momento della dichiarazione di disponibilità.

A chi rivolgersi

Le coppie interessate all’ Adozione Nazionale possono rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità - PDF (19KB)" all'adozione, più comunemente chiamata "domanda di Adozione". Gli aspiranti genitori adottivi infatti non vantano un “diritto” ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro “disponibilità” ad adottarne uno. Infatti l’istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa...

Documenti da presentare

I documenti da presentare al Tribunale al momento della richiesta sono:

Dichiarazione di disponibilità

Scheda informativa


In allegato:
Dichiarazione, da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli (certificato di morte o autocertificazione del decesso, nel caso di genitori deceduti).
 

Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica
(rilasciato dal medico di base o dalla ASL).

Analisi mediche (H.I.V. , Epatiti, T.B.C. , T.P.H.A.)
da effettuarsi presso una struttura pubblica o convenzionata.

Gli allegati devono essere presentati da entrambi i coniugi in carta semplice, in originale e in duplice copia nel caso si presentino domande sia per la nazionale sia per l’internazionale.

I documenti d'esempio scaricabili da questa pagina sono a titolo puramente indicativo. Si consiglia di contattare la cancelleria del Tribunale per verificare eventuali aggiornamenti.

Percorso procedurale

Dopo la presentazione della domanda (dichiarazione di disponibilità all’adozione) presso il Tribunale, inizia l’iter per la verifica dei necessari requisiti attraverso:

Colloqui con gli operatori dei Servizi Territoriali competenti, che si concluderanno con una relazione psico-sociale.
Accertamenti effettuati dal Commissariato di zona.
Certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina legale della ASL di competenza.

Tutta la documentazione sarà inoltrata al Tribunale, dove la coppia sosterrà uno o più colloqui con un Giudice Onorario delegato.
La procedura prevede l’inserimento dei coniugi in un elenco di coppie che il Tribunale convocherà quando, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e risorse, dovrà scegliere quella più adatta a rispondere alle esigenze psicofisiche e affettive di un minore in stato di abbandono.

 
La disponibilità all’Adozione Nazionale decade dopo tre anni dalla presentazione della domanda.

Tempi

Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda (dichiarazione di disponibilità all’Adozione), il Tribunale trasmette ai Servizi Territoriali, al Commissariato di zona e alla Medicina Legale la richiesta di accertamenti sui coniugi.
Entro quattro mesi dalla richiesta di accertamenti da parte del Tribunale, i Servizi Territoriali dovranno inoltrare la relazione finale, comprensiva della documentazione sanitaria.

Riferimenti normativi

Legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»
   
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